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Parte Quinta
L’AMMINISTRAZIONE DEI BENI
137. Come religiosi, la norma ultima e la regola suprema (cf. PC 2) nell’amministrazione dei beni temporali, come in tutta la nostra vita, deve essere il Vangelo,
138. Dal carattere comunitario della proprietà dei beni religiosi deriva la responsabilità della comunità in quanto tale, come pure la corresponsabiltà di tutti.
Gli economi sono gli amministratori di questi beni, sotto la responsabilità dei Superiori e del loro Consiglio; essi informeranno e consulteranno la comunità, in un dialogo leale e fraterno, soprattutto per gli orientamenti e le decisioni più importanti.
139. Il nostro modo di amministrare e di gestire i beni deve essere una testimonianza di vita evangelica.
Giustizia, moderazione, aiuto reciproco e condivisione saranno per noi norme. Le rispetteremo in materia di economia, per l’acquisto, la conservazione, la ripartizione e l’uso dei beni temporali.
140. Pur provvedendo convenientemente ai beni delle persone e delle comunità e allo sviluppo delle opere, staremo attenti ai doveri della solidarietà, alle necessità dei poveri e della Chiesa, evitando ogni forma di lusso, ogni ricerca smodata di guadagno e ogni accumulo di beni.
141. L’amministrazione dei beni intesa e praticata in questo modo, è un vero servizio comunitario ed ecclesiale.
142. La Congregazione come tale, e ogni Provincia, Regione o comunità, come persone giuridiche, hanno il diritto di acquistare, di possedere e di amministrare i beni temporali. Tuttavia la proprietà delle comunità e delle Provincie è subordinata, secondo il diritto proprio.
143. Nell’amministrazione dei beni, osserviamo le leggi comuni, ecclesiali e civili, e le disposizioni del nostro diritto proprio, secondo le esigenze della giustizia e delle nostre coscienze, e per la sicurezza delle operazioni.
Gli atti di amministrazione straordinaria sono sottoposti, secondo le competenze, all’autorizzazione del Consiglio provinciale o generale, e inoltre, nei casi previsti dal diritto universale all’approvazione della Santa Sede.
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