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Parte Quarta
IL SERVIZIO DELL’AUTORITÀ
1. Principi e fondamenti
106. Nella Chiesa, corpo di Cristo, la nostra Congregazione deriva la propria unità dall’amore di Cristo che ci riunisce e dalla fedeltà di ciascuno di noi e delle nostre comunità alla missione comune descritta dalla Regola.
107. L’unità della comunità e la sua fedeltà, nel rispetto delle persone e della loro vocazione, nella nostra Congregazione, devono illuminare l’esercizio dell’autorità e tutti i problemi di governo.
Ai diversi livelli in cui essa viene esercitata, locale, provinciale e generale, l’autorità, servizio comunitario e fraterno, è un vero ministero.
L’esempio di Cristo, il Signore e il Maestro, in mezzo ai suoi discepoli come colui che serve, ne è la norma e il modello (cf. Lc 22,24-27; Gv 13,13-15).
108. Con l’approvazione delle Costituzioni, la Chiesa, in nome di Cristo, garantisce con la sua autorità il mandato affidato ai Superiori nella comunità (cf. LG 45).
E costoro esprimono la comunione con la Chiesa per mezzo della professione di fede, che emettono assumendo l’ufficio, secondo la formula approvata dalla Sede Apostolica.
Dialogo e corresponsabilità
109. Nelle nostre comunità, è in un dialogo sincero e fraterno, alla luce e in vista del bene comune, che noi ricerchiamo insieme la volontà di Dio.
I Superiori, ascoltando volentieri i loro fratelli e lasciandosi illuminare dai loro pareri, anche con l’aiuto del loro Consiglio e secondo le norme del diritto universale, prenderanno le decisioni che sono di loro competenza (cf. PC 14; ET 25). L’autorità e l’obbedienza, infatti, al servizio del bene comune, nella corresponsabilità, sono due aspetti complementari della stessa partecipazione all’oblazione di Cristo (cf. ET 25).
110. Organismi adatti e competenti, come consigli, commissioni, conferenze, capitoli, sono istituiti ai diversi livelli locale, provinciale o generale, della vita della Congregazione, per favorire il dialogo e la collaborazione di tutti, espressione della partecipazione e della sollecitudine di tutti i membri per il bene dell’intera comunità (PC 14).
111. Questa partecipazione e questa corresponsabilità si esprimono in modo particolare al momento della designazione delle diverse cariche, attraverso la consultazione di tutti i membri della comunità interessata, locale, regionale o provinciale, secondo le norme del Direttorio generale.
All’ufficio di Superiore non può essere eletto o nominato che un religioso sacerdote professo di voti perpetui.
Le elezioni a un ufficio, effettuate secondo il Direttorio provinciale, devono essere confermate dal Superiore maggiore competente con voto deliberativo del suo Consiglio.
Unità e decentramento
112. L’unità fondamentale di tutta la Congregazione è un valore essenziale da promuovere per il bene stesso della Chiesa.
Di questa unità, nella fede dinamica allo spirito e alle intenzioni del Fondatore, tutti, e in primo luogo i Superiori, sono personalmente responsabili.
Unità, tuttavia, non significa uniformità: nell’esercizio dell’autorità, e per l’organizzazione delle comunità, si cercherà un giusto adattamento, tenendo conto della situazione delle persone e delle circostanze (cf. PC 3).
113. A tale scopo, in conformità ai criteri di decentramento, i Superiori, ai diversi livelli, saranno muniti delle facoltà necessarie, in modo da evitare ricorsi troppo frequenti alle autorità superiori.
In ogni Provincia, il Direttorio provinciale, approvato dal Capitolo provinciale e confermato dal Consiglio generale, raccoglie le norme particolari adattate alla vita e alle attività della Provincia.
114. I Superiori, nell’esercizio della loro autorità, in forza del principio di sussidiarietà, rispetteranno la legittima autonomia delle Province e delle comunità.
Sapranno anche intervenire per stimolare, aiutare e autenticare le ricerche, o, in caso di inadempienza accertata, per salvaguardare il bene comune.
Le visite dei Superiori maggiori possono e devono essere a questo scopo l’occasione di un vero incontro spirituale e pastorale dei religiosi e delle comunità, per il bene di ciascuno e per l’unità dell’intera Congregazione. |
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